3.1.m) Regolamento TARI

Trasparenza rifiuti del Comune di Rocca di Cambio.

Descrizione

Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13.

Avvisi e informazioni

Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)
(revisione dicembre 2022)
 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 29/12/2022

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - Indice
Art. 1 Presupposto
 
 
Art. 2 Definizione di rifiuto  
Art. 3 Soggetti passivi  
Art. 4 Locali e aree scoperte soggetti al tributo  
Art. 5 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo  
Art. 6 Determinazione della superficie tassabile  
Art. 7 Produzione di rifiuti speciali– riduzioni superficiarie  
Art. 7-bis (*) Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
(*) Opzionale: potrebbe inserirsi nel regolamento di gestione del servizio rifiuti
 
Art. 8 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo  
Art. 8 bis Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche  
Art. 9 Determinazione della tariffa del tributo  
Art. 10 Istituzioni scolastiche statali  
Art. 11 Copertura dei costi del servizio rifiuti  
Art. 12 Piano economico finanziario  
Art. 13 Articolazione delle tariffe del tributo  
Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche  
Art. 15 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche  
Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche  
Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche  
Art. 18 Obbligazione tributaria  
Art. 19 Mancato svolgimento del servizio  
Art. 20 Zone non servite  
Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche  
Art. 22 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche  
Art. 23 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive  
Art. 24 Altre agevolazioni  
Art. 25 Cumulo di riduzioni  
Art. 26 Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni  
Art. 27 Tributo giornaliero  
Art. 28 Tributo provinciale  
Art. 29 Dichiarazione di inizio occupazione  
Art. 30 Dichiarazione di variazione o cessazione  
Art. 31 Termini per il pagamento  
Art. 32 Modalità e strumenti di pagamento  
Art. 32-bis Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati  
Art. 33 Modalità per l’ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento  
Art. 34 Rimborsi e compensazione  
Art. 35 Funzionario responsabile  
Art. 36 Verifiche ed accertamenti
 
 
 
Art. 37 Sanzioni ed interessi  
Art. 38 Importi minimi  
Art. 39 Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni  
Art. 40 Trattamento dei dati personali  
Art. 41 Norme finali e di rinvio  
Art. 42 Entrata in vigore  

 

ART. 1

Presupposto

  1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
  2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
  3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

 
 

ART. 2

Definizione di rifiuto

  1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

 
 
 

ART. 3

Soggetti passivi

  1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
  2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto
  3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

 
 

ART. 4

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

  1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all’utilizzo di deposito.
  2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

 
 
 

ART. 5

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

  1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  1. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

  • solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
  • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
  • locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
  • locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  • superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

  • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
    • locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l’esercizio di attività;
    • locali destinati esclusivamente all’esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
    • aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- superfici destinate esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all’interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

  1. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  2. aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
  1. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

 
 
 

ART. 6

Determinazione della superficie tassabile

  1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507;
  2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile  sarà determinata, a regime,  dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile;
  3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a cm 150; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
  4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

 

ART. 7

Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - Riduzioni superficiarie

  1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
  2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

 

Categoria di attività % di abbattimento della superficie
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 25%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25%
Attività industriali con capannoni di produzione 15%
Attività artigianali di produzione beni specifici 25%

 
 
 

  1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

 

 

ART. 7-BIS*

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1.2.3.ART. 8

Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1.2.3.4.5.6.ART. 8- bis*

Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

  1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente.
  1. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  1. i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  2. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
  3. i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
  4. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  5. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  6. i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l’ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica all’utente.

*Articolo aggiunto con deliberazione di C.c. n. ____________

 

ART.9

Determinazione della tariffa del tributo

  1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
  2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell’art. 13 del presente regolamento.
  3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
  4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

 
 

ART.10

Istituzioni scolastiche statali

  1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
  2. Il contributo previsto dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

 
 

ART. 11

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

  1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
  2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
  3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
  4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
  6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
  7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

 
 

ART. 12

Piano economico finanziario

  1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
  2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
  3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
    1. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
    2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
    3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.
  4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
  5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
  6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

 
 

ART. 13

Articolazione delle tariffe del tributo

  1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento.
  2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
  3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
    1. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
    2. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del Decreto legge31/12/2007, n. 248
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.

  1. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
  1. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
    1. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
    2. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta. 

 
 

ART. 14

Tariffa per le utenze domestiche

  1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
  2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

 

ART.15

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

  1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni.
  2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  1. anziano dimorante in casa di riposo;
  2. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro al di fuori dei confini della Provincia di L’Aquila per un periodo superiore a 6 mesi nell’arco dello stesso anno solare;
  3. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite
  1. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito, salvo prova contraria, in n. 2 unità. Con la denuncia di cui al successivo art. 29, i contribuenti possono dichiarare la composizione di nucleo familiare composto da una sola unità e richiedere l’applicazione della relativa tariffa.
  2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
  1. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal precedente comma 3 alla data di emissione degli avvisi di pagamento, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.
  2. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse e sono assoggettati alla sola quota fissa della tariffa corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare già considerato per l’immobile principale
  3. I locali pertinenziali di attività commerciali sono assoggettati al medesimo sistema tariffario dei locali principali;
  4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

 
 

ART. 16

Tariffa per le utenze non domestiche

  1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
  2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

 

ART. 17

Classificazione delle utenze non domestiche

  1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.
  2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
  3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
  4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
  5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica.
  6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

 
 
 

ART.18

Obbligazione tributaria

  1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
  2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall’art. 30 del presente regolamento.
  3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 34;
  4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall’art. 30 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

 
 

ART.19

Mancato svolgimento del servizio

  1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

 
 

ART. 20

Zone non servite

  1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 800 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
  2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
  3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 800 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
  4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

 
 

ART. 21

Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, il Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe del tributo potrà stabilire un’agevolazione tariffaria alle utenze non domestiche, economicamente svantaggiate, in possesso, alla data di presentazione di apposita istanza, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e\o per la fornitura di gas e\o per la fornitura del servizio idrico integrato;
  2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data in cui è effettuata la richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L’esenzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
  3. Il costo dell’esenzione sarà finanziato dalla fiscalità generale del Comune mediante apposito stanziamento di bilancio.

 

ART.22

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

  1. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l’abbattimento della parte

variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenzein materia di conferimento a raccolta differenziata;

  1. La riduzione tariffaria per la raccolta differenziata è assicurata attraverso l’abbattimento del costo relativo alla parte variabile imputato alla generalità degli utenti per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento alla raccolta differenziata;
  2. Le riduzioni, individuali o collettive, sono calcolate a consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborsate in caso di in capienza;

 

ART.23

Esenzione per le utenze non domestiche

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, il Consiglio comunale in sede di
approvazione delle tariffe del tributo potrà stabilire un’agevolazione tariffaria alle utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a seguito di emergenze sanitarie sono costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito di provvedimenti nazionali, regionali o delle autorità sanitarie locali che ne dispongono la sospensione parziale o totale;
2. Il costo dell’esenzione sarà finanziato dalla fiscalità generale del Comune mediante apposito stanziamento di bilancio.
 

ART. 24

Cumulo di riduzioni

  1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

 

ART. 25

Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

  1. Ferma restando la copertura delle riduzioni/esenzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 24 con apposite autorizzazioni di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

 
 

ART. 27

Tributo giornaliero

  1. Per il servizio digestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
  2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
  3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
  4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
  5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
  6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
  7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
  8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

 

 

ART.28

Tributo provinciale

  1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo30/12/1992, n.504.
  2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
  3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’economia del 01/07/2020.

 
 

ART. 29

Dichiarazione di inizio occupazione

  1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
  2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile anche presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
  3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  1. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
  2. il codice utente e il codice utenza;
  3. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
  1. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

  1. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
  2. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  3. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
  4. Numero degli occupanti;
  5. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  6. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
  7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

  1. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
  2. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  3. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
  4. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  5. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
  6. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
  1. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta eventualmente anche con firma digitale.

  1. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

 
 

ART. 30

Dichiarazione di variazione o cessazione

  1. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
  2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici

 

  1. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi

Via Duca degli Abruzzi, 1, 67047 Rocca di Cambio AQ, Italia

Telefono: 08621720031
Email: gestionetributi@virgilio.it
Email: tributi@comune.roccadicambio.aq.it
PEC: tributi.roccadicambio@legalmail.it

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Pagina aggiornata il 07/03/2025